Sostituzione (d. civ.) (Replacement)

la sostituzione in attività giuridica è chi ha il potere di sostituirsi ad un altro nel compimento di un negozio, divenendo parte (in senso formale) del negozio stesso ma rimanendo estraneo all’interesse regolato.
La possibilità di agire per compiere un negozio destinato a produrre effetti nella altrui sfera giuridica viene attribuita per legge con un atto di autonomia privata.
La sostituzione nel testamento (d. civ.) è distinta in ordinaria e fedecommissaria.
La prima si verifica quando il testatore, prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, nomini al suo posto un secondo successibile.
La seconda si ha quando, nel testamento, il testatore impone all’erede o al legatario l’obbligo di conservare i beni ricevuti, in modo tale che alla sua morte essi possano automaticamente passare ad altra persona indicata dallo stesso testatore.
Questa condizione è ammessa solo all’art. 692 c.c.
I genitori e gli ascendenti in linea retta ed il coniuge dell’interdetto possono istituire erede lo stesso interdetto ma obbligarlo a restituire alla sua morte tutti i beni, anche quelli costituenti la legittima, alla persona o agli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura di lui (fedecommesso assistenziale).
Lo stesso avviene in caso di minore età, con infermità di mente che potrebbe essere interdetto (art. 416 c.c.).
La sostituzione processuale (d. proc. civ.) avviene quando un soggetto agisce nel processo in nome proprio, per far valere un diritto altrui.
La rappresentanza processuale agisce in nome proprio al conrario della sostituzione.
La sostituzione si può verificare solo nei casi previsti dalla legge (es.: artt. 108 e 111 c.p.c.; art. 81 c.p.c.).

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