Sottrazione (Stealing)

Si tratta di una delle ipotesi in cui si realizza l’accettazione coatta, o presunta, dell’eredità.
Il chiamato all’eredità se è responsabile della sottrazione, decade dalla facoltà di rinunciare all’eredità e viene considerato erede puro e semplice.
La sottrazione di cose comuni (d. pen.) è tipico del comproprietario, del socio o del coerede che per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene (art. 627 c.p.).
Si tratta di un delitto contro il patrimonio.
Si parla di appropriazione indebita se il soggetto si appropria della cosa comune (l’art. 646 c.p.).
Il co. 2 dell’art. 627 stabilisce che vi è una speciale causa di non punibilità per l’agente che abbia commesso il fatto su cose fungibili, e di valore non eccedente la quota di sua spettanza.
Infatti il reo non lede, in tal modo, il diritto degli altri comproprietari.
La pena è la reclusione fino a 2 anni o multa da euro 20 a euro 206.

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