Stampa (Print)

La Costituzione pone delle regole riguardo la stampa che rappresenta un mezzo di comunicazione di massa.
L’art. 21 Cost. stabilisce i seguenti principi:
1) esclusione di ogni forma di autorizzazione preventiva. Chi vuole pubblicare un libro o uno stampato non deve chiedere alcun consenso preventivo per poterlo diffondere.
2) esclusione della censura;
3) l’unico strumento repressivo possibile è il sequestro, disposto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei casi di delitti a mezzo stampa o nel caso di violazione di norme sulla legge della stampa;
4) possibilità di stabilire con legge una serie di controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica;
5)prevedere della facoltà del legislatore di adottare controlli preventivi e mezzi repressivi contro stampati, spettacoli e tutte le manifestazioni che offendano il buon costume.
Reati a mezzo stampa (d. pen.) sono quelli di cui è responsabile il direttore del giornale (art. 57 c.p.).
La L. 4-3-1958, n. 127, ed in particolare l’art. 57, nella sua nuova formulazione, prevedono una forma di responsabilità colposa.
Pertanto il direttore sarà responsabile per colpa, solo se omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione siano commessi reati.
L’editore è responsabile in caso di stampa non periodica o clandestina, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile.
Al contrario risulta responsabile lo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

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