Straniero (d. pubbl.) (Foreign)

Egli ha una cittadinanza diversa da quella italiana.
L’apolide invece non ne ha alcuna;
comunque secondo la dottrina, nella Costituzione lo straniero è alla pari dell’apolide.
L’art. 10 Cost. indica che lo straniero ha una condizione giuridica regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Il legislatore non può offrire allo straniero un trattamento giuridico inferiore rispetto a quello del diritto internazionale richiamato dal dettato costituzionale.
La Costituzione conferisce agli stranieri alcuni diritti e libertà fondamentali che riguardano la persona umana (libertà personale, inviolabilità del domicilio, segretezza della corrispondenza etc.).
La legge ordinaria estende allo straniero i diritti riconosciuti solo ai cittadini.
Tre sono le categorie di stranieri:
1) che appartengono a Stati membri dell’Unione europea, quindi in quanto cittadini europei hanno alcuni diritti, fra i quali la libertà di circolare e soggiornare nell’ambito degli Stati membri della Comunità, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato nel quale hanno la resisdenza, il diritto di svolgere attività lavorativa e imprenditoriale, etc.;
2) extracomunitari;
3) quelli che godono del diritto d’asilo per la mancanza di libertà nel loro paese.
Lo Straniero può essere un rifugiato politico, con una condizione regolata dal diritto internazionale.

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