Strumenti (Tools)

Secondo l’art. 1 D.Lgs. 58/98 gli strumenti sono:
1) azioni e altri titoli che rappresentano il capitale di rischio negoziabile sul mercato dei capitali;
2) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito che possono essere negoziati sul mercato dei capitali;
3) un altro titolo normalmente negoziato, che consente di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici;
4) contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
5) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali e previsti da codice civile;
6) quote di Fondi comuni di investimento;
7) titoli negoziati sul mercato monetario;
8) contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, su merci e su indici azionari;
9) contratti a termine correlati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
10) contratti di opzione su strumenti finanziari e i relativi indici, oltre che a contratti di opzioni sulle valute, su tassi d’interesse, su merci, e sui relativi indici.
Gli strumenti informatici e telematici (d. proc. civ.) vengono utilizzati grazie al D.P.R del 13-2-2001 n 123.
Ll’art. 4 D.P.R. 123/2001, stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici, e sottoscritti con firma digitale.
La costituzione in giudizio e l’iscrizione a ruolo possono essere realizzate in via telematica, con la trasmissione di copia informatica dei documenti probatori che si intendono produrre, nonché della procura alle liti e della nota di iscrizione a ruolo.
Le notificazioni possono essere effettuate con Strumenti telematici.
L’indirizzo telematico del difensore viene comunicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Il processo verbale ed il fascicolo d’ufficio possono avere la forma del documento informatico (c.d. fascicolo informatico): esso poi, può essere consultato, in via telematica o attraverso un videoterminale presente nei locali della cancelleria.
Anche la sentenza redatta come documento informatico può essere trasmessa per via telematica, assicurandone l’integrità, l’autenticità e la riservatezza.

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