Stupefacenti (produzione, traffico e detenzione illecita) (d. pen.) (Narcotics (production, trafficking and illegal detention))

L’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti) stabilisce che chiunque, senza l’autorizzazione prevista dalle legge, coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, sia punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
E’ prevista la stessa pena per chiunque, senza l’autorizzazione, importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che siano superiori per quantità ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, o che sembrino destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope superiori al quantitativo prescritto.
Se l’individuo è autorizzato a detenere sostanze stupefacenti ma illecitamente cede, mette o procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle apposite tabelle, viene punito.
Quando i fatti sono di lieve entità, vengono applicate le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
Se il fatto viene realizzato da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

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