Subfornitura (d. comm.) (Subcontracting)

Questo contratto permette ad un imprenditore di compiere per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dallo stesso committente.
In tal modo si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso.
Fa questo in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
Il contratto viene stipulato in forma scritta a pena di nullità.
Vengono stabiliti:
1) i requisiti del bene o del servizio richiesti dal committente;
2) il prezzo pattuito;
3) i termini e le modalità di consegna, di collaudo, di pagamento.
Le parti non devono abusare della posizione di dipendenza economica nei propri riguardi delle imprese fornitrici o quelle committenti.
Non devono inoltre essere inserite nel contratto clausole che consentano di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o che consentano ad una delle parti la facoltà di recesso senza congruo preavviso, quando il contratto sia ad esecuzione continuata.

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