Successione (Sequence)

Si verifica se viene trasferita solo una determinata posizione soggettiva attiva o passiva.
Può distinguersi in mortis causa o inter vivos.
La successione prevede l’acquisto dei diritti reali, e gli istituti della successione nel credito.
Essa può derivare da:
1) un atto di disposizione, si parla di cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.);
2) da altro fatto (solitamente un pagamento), si parla in tal caso di una surrogazione del terzo nei diritti del creditore (art. 1201-1205 c.c.).
Esiste anche la successione inter vivos nel debito, realizzabile mediante gli istituti della delegazione, espromissione ed accollo.
Essa può avvenire solo se il creditore vi acconsente.
Sono previste due regole per l’acquisto in successione: l’acquirente non può vantare un diritto maggiore di quello spettante all’alienante; l’acquisto del nuovo titolare dipende, obbligatoriamente, dall’effettiva esistenza del diritto nel patrimonio del precedente titolare.
Si ha successione a titolo particolare nel diritto controverso (d. proc. civ.) se durante la pendenza del processo, il diritto su cui si controverte viene assunto da un terzo.
In questo caso non si ha il subingresso dell’avente causa al dante causa anche nel rapporto processuale, ma il processo continua tra le parti originarie (ipotesi di sostituzione processuale del dante causa rispetto al suo avente causa).
La sentenza comunque produce i suoi effetti anche nei confronti del successore.
Non si verifica l’opponibilità della sentenza all’acquirente se quest’ultimo ha acquistato il possesso del bene mobile controverso in buona fede (art. 1153 c.c.).
Se il trasferimento a titolo particolare avviene mortis causa (cioè mediante legato), il processo può essere continuato dal successore universale o nei suoi confronti.
Il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato in causa, in entrambi i casi.
Le disposizioni dell’art. 111 c.p.c. sono circoscritte all’ipotesi di successione in corso di causa. Se la successione avviene prima dell’inizio della causa, queste disposizioni non operano.
La successione a titolo universale (d. civ.) è caratterizzata dal fatto che un soggetto subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi di altro soggetto.
Il nostro ordinamento prevede solo la successione universale mortis causa.
La successione universale mortis causa ci permette di ottenere la continuità dei rapporti patrimoniali del de cuius.
L’art. 42 Cost. ult. co. stabilisce che la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sull’eredità (riserva assoluta di legge).
La successio mortis causa prevede una legittima, che si verifica quando il de cuius non ha disposto dei suoi beni con atto testamentario.
Gli artt. 565 e ss. c.c., individuano le categorie dei successibili in base ad un rapporto di parentela o di coniugio e le quote loro attribuite nella successione.
La successione legittima è distinta da quella necessaria e da quella testamentaria.
La successione universale avviene di regola, dopo accettazione del chiamato all’eredità; unica ipotesi di successione universale automatica è quella dello Stato, (art. 586 c.c.) qualora manchino altri successibili.
Secondo il diritto internazionale privato la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto.
Il soggetto dell’eredità può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, la successione alla legge dello Stato in cui risiede.
La sua scelta non è valida se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato (art. 46 L. 218/95).
La successione delle leggi penali (d. pen.) prevede che una legge venga applicata solo se i fatti sono commessi dopo la sua entrata in vigore, e non ai fatti ad essa anteriori.
L’art. 2 c.p., stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che non rappresentava un reato per la legge del tempo in cui fu commesso( principio di irretroattività in termini sostanzialmente coincidenti con l’art. 25 Cost).
Il co. 2 dell’art. 2 c.p. prevede il principio della retroattività della legge più favorevole.
Pertanto nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.
L’abolitio criminis fa cessare l’effetto penale della condanna, cioè le conseguenze si risolvono in incapacità giuridiche o comunque comportano limitazioni o preclusioni all’esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere benefici.
L’art. 2 c.p. stabilisce che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono differenti, viene applicata quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
La successione nel debito (diritto civile) si verifica se un soggetto si sostituisce ad un altro nel lato passivo di un rapporto obbligatorio.
Ciò accade o per successione mortis causa o in seguito a delegazione, espromissione od accollo.
La delegazione, l’espromissione o l’accollo, si dicono privative, se il nuovo debitore si sostituisce a quello originario nello stesso rapporto.
Essa è novativa, se il vecchio rapporto obbligatorio si estingue, e se ne costituisce uno diverso, con un nuovo debitore e con il creditore originario.
La successione viene detta liberatoria, se il nuovo debitore si sostituisce al vecchio; inoltre è cumulativa, se il nuovo debitore si affianca a quello originario (non si parla di successione).

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