Supplenza (d. cost.) (Deputizing)

Esiste secondo la Costituzione la supplenza al Presidente della Repubblica, se questi non possa adempiere alle sue funzioni.
E’ il presidente del senato a svolgere la sua funzione in questo caso.
La supplenza può divenire:
— permanente in caso di:
a) infermità irreversibile;
b) decadenza dalla carica fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 15, L. Cost. 1/1953);
c) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
— temporaneo in caso di:
a) sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale in pendenza di giudizio d’accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 12, L. Cost. 1/1953);
b) malattia con nessuna previsione di guarigione entro breve termine, pur senza pregiudicare la riassunzione della carica, a guarigione avvenuta;
c) viaggio all’estero (in questo caso e’ di pertinenza del singolo capo dello Stato decidere se farsi sostituire o meno).
Il supplente può assolvere tutte le funzioni attribuite al Presidente, tranne gli atti incompatibili con il carattere temporaneo della carica ricoperta.

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