Surrogazione (d. civ.) (Subrogation)

La surrogazione permette la successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Questo avviene in deroga al principio dell’art. 1180 c.c. in base al quale il pagamento del terzo estingue l’obbligazione.
La surrogazione si verifica:
1) per volontà del creditore quando riceve il pagamento da un terzo e dichiara di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore (si parla di surroga per quietanza);
2) per volontà del debitore quando prende a mutuo una somma per pagare il creditore, quindi surroga il mutuante nella posizione del creditore pagato (si parla di surroga per imprestito);
3) per volontà della legge (surrogazione legale), quando secondo l’art. 1203 c.c., la legge stessa autorizza il terzo (che paga un debito altrui) a surrogarsi nei diritti del creditore, in maniera indipendente dalla volontà del creditore e debitore.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *