Sussidiarietà (principio di) (d. amm.) (Subsidiarity (principle of))

Il principio di sussidiarietà stabilisce che la generalità dei compiti e delle funzioni cedute dallo Stato venga data agli enti più vicini ai cittadini, cioè ai Comuni e agli altri enti locali.
La legislazione con la L. 59/1997 e la costituzione con la L. cost. 3/2001 hanno reso ufficiale questo principio.
Esistono due forme di sussidiarietà verticale e orizzontale (commi dell’art. 118 Cost.):
1) nel co. 2 le funzioni amministrative sono ripartite in maniera discendente ( i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie insieme a quelle che possono essere conferite dallo Stato e dalle Regioni con apposite leggi (sussidiarietà verticale));
2) nel co. 4 sia lo Stato che gli altri enti territoriali devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (sussidiarietà orizzontale).
La sussidiarietà verticale conduce all’affermazione di un modello decentrato di amministrazione pubblica, dal punto di vista amministrativo, e dal punto di vista politico-costituzionale all’allargamento degli istituti di democrazia diretta.
La sussidiarietà orizzontale determina invece, la liberalizzazione delle attività private, il ritiro dello Stato dall’economia, le privatizzazioni e la deregolamentazione amministrativa, sub specie di delegificazione e di semplificazione.
Questi due tipi di sussidiarietà si compongono un disegno piramidale di competenze che parte dagli individui per arivare allo Stato.

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