Il T.A.R. è un Organo di giustizia amministrativa di primo grado.
Sono venti, uno per ciascuna Regione, ed hanno sede nel capoluogo regionale;
inoltre in nove Regioni sono state realizzate anche sezioni staccate.
Ogni TAR è composto da un presidente e da almeno cinque magistrati amministrativi regionali che sono scelti mediante un concorso pubblico;
I TAR hanno tre competenze:
1) una giurisdizione generale di legittimità (artt. 2, 3 e 4 L. 1034/1971): I TAR possono solamente annullare l’atto illegittimo, ma non possono riformare né sostituire l’atto annullato;
2) una giurisdizione eccezionale di merito per materie determinate dalla legge (art. 26 L. T.A.R.): l’atto è valutato sotto il profilo della legittimità ma anche della convenienza e dell’opportunità.
Il giudice, può annullare l’atto per motivi di legittimità o per vizi di merito, riformarlo , e sostituirlo con un altro da esso stesso formato.
3) una giurisdizione esclusiva nelle materie determinate (art. 7 L. e artt. 33 e 34 del D.Lgs. 80/1998, così come modif. dalla L. 205/2000).