La tendenza a delinquere si differenza anche se di poco dall’abitualità, professionalità, e recidiva.
Secondo l’art. 108 c.p la tendenza si ha quando un soggetto commette un delitto non colposo contro la vita o l’incolumità personale, che esprime comunque una speciale inclinazione al delitto.
Alla dichiarazione fatta dal giudice di tendenza a delinquere, sarà applicata una misura di sicurezza (colonia agricola o casa lavoro, ecc).
La tendenza a delinquere non sarà dichiarata se il delitto è avvenuto per vizio totale o parziale di mente.