Tentativo (Attempted)

Effettua un delitto tentato chi compie atti idonei, equivochi a commettere un delitto, senza compierlo (art. 56 c.p.).
Si parla di tentativo incompiuto se la condotta non viene posta in essere completamente, al contrario di tentativo compiuto se la condotta viene integralmente posta in essere, ma l’evento non si verifica.
Il codice penale (art. 56) stabilisce per il delitto tentato, la pena base prevista per il reato consumato diminuita da un terzo a due terzi;
Il tentativo comprende:
1) un elemento negativo, cioè il non compimento per intero dell’azione o non verificarsi dell’evento. ;
2)un elemento positivo, cioè l’ idoneità ed univocità degli atti.
Gli atti idonei si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto; sono univoci gli atti che lasciano prevedere come la realizzazione del delitto compiuto.
Il delitto tentato è un delitto doloso, per l’intenzione a commettere il delitto perfetto.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione (d. lav.) è la proposta di domanda relativa ai rapporti di lavoro. Esso viene eseguito presso la commissione di conciliazione che convoca le parti per tentare la conciliazione.
Il tentativo viene espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Se la conciliazione riesce, si esegue un processo verbale, depositato nella cancelleria del Tribunale competente.
Se viene fatto il tentativo si può procedere alla domanda.
Se il giudice accerta la non presentazione, sospende il giudizio e fissa un termine per promuovere il tentativo.

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