Termine (End)

Si tratta del momento a partire dal quale, o fino al quale, il negozio sarà efficace.
Si usa nel negozio giuridico.
Meglio definito come l’ elemento accidentale del negozio.
La disciplina che riguarda gli effetti del termine è poco diversa da quella della condizione.
Infatti la verificazione del termine iniziale o finale non ha mai effetto retroattivo.
Il termine adempimento riguarda il momento in cui un’obbligazione deve essere eseguita (artt. 1183-1186 c.c.).
L’art. 1185 dice che fino a quando il termine (di adempimento) pende il diritto non può essere esercitato.
Quando il debitore adempie, non può chiedere la restituzione della sua prestazione.
Egli potrà solo essere rimborsato del vantaggio arrecato all’altra parte adempiendo in anticipo.
Il termine essenziale (art. 1457 c.c.) stabilisce il momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l’esecuzione della prestazione.
Decorso inutilmente il termine, il contratto si risolve senza alcuna dichiarazione della parte non inadempiente (come invece nel caso di clausola risolutiva espressa).
Nel processo civile (d. proc. civ.) si distinguono i termini dilatori da quelli acceleratori.
I primi devono decorrere prima che un atto possa essere compiuto, i secondi indicano il tempo entro cui un atto va compiuto.
I secondi sono di regola ordinatori, per cui la loro inosservanza non produce decadenza e possono essere prorogati o abbreviati dal giudice.
I termini perentori se non vengono osservati inducono la decadenza dal compimento dell’atto processuale.
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno dopo accordo delle parti.
Nel conteggio del termine non si tiene conto del giorno e dell’ora di inizio ma vengono computati il giorno e l’ora finale.
Il termine finale può cadere in un giorno festivo in tal caso viene allungato al primo giorno feriale successivo.
La giornata di sabato è considerata lavorativa (art. 155, co. 5 e 6, aggiunti dalla L. 263/2005).
La L. 7-10-1969, n. 742, sospende i termini processuali nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre (c.d. ferie giudiziarie).
Sono escluse dalla disciplina della L. 742/69, i processi che il legislatore ritiene urgenti.
Nel processo penale (d. proc. pen.) i termini si distinguono in ordinatori e dilatori.
I primi se non vengono rispettati non producono alcuna sanzione processuale, i secondi devono essere necessariamente compiuti.
Il codice di procedura penale stabilisce le regole generali di computo del termine.
Dispone che essi si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.
Quando avviene la richiesta di restituzione il soggetto che non abbia rispettato il termine previsto chiede che gli sia assegnato un nuovo termine. Deve però dimostrare di non aver rispettato il termine per causa di forza maggiore.

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