L’art. 111 della Costituzione garantisce ai cittadini il c.d. giusto processo che abbia una ragionevole durata.
La L. 24-3-2001, n. 89 ha stabilito il diritto ad un’equa riparazione del danno, patrimoniale e non, che l’individuo subisce per effetto del mancato rispetto del termine ragionevole.
La domanda di equa riparazione viene proposta con ricorso, alla Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente a giudicare i procedimenti di eventuali violazioni dei magistrati.
La domanda può essere proposta in pendenza del procedimento entro sei mesi dal momento in cui la decisione dello stesso è divenuta definitiva.
Ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c la Corte provvede in camera di consiglio.
Le parti, che hanno diritto di essere sentite hanno facoltà di richiedere l’acquisizione degli atti del procedimento in questione.
La Corte si pronuncia, con decreto esecutivo in Cassazione , entro quattro mesi dal deposito del ricorso.