Testamento (d. civ.) (Old Testament)

Atto che permette a taluno di disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Con questo atto mortis causa, si determina la sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore.
Il negozio giuridico è unilaterale, non recettizio, revocabile, unipersonale e formale.
L’art. 591 c.c. stabilisce che in caso di incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel periodo di cinque anni.
Il testamento presenta un contenuto patrimoniale nel quale indicare i soggetti destinatari dei beni a titolo universale e attribuire uno o più legati, ed un contenuto atipico.
Infatti in esso si può designare un tutore, si può riconoscere un figlio naturale, riabilitare l’indegno, nominare l’esecutore testamentario.
Il testamento può avere diverse forme(art. 48 L. 218/95).
Il testamento congiuntivo è fatto da due o più persone nel medesimo atto, unico ed inscindibile, pertanto non possono essere identificate le disposizioni che provengono dai singoli testatori. Esso è vietato dal nostro ordinamento.
Il testamento olografo è redatto, datato e sottoscritto personalmente dal testatore. In tal caso è necessaria l’autografia e ha valore di scrittura privata.
Il testamento pubblico è redatto con le richieste formalità da un notaio alla presenza di testimoni e viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Ha pertanto valore di atto pubblico.
Il testamento reciproco permette a due soggetti di istituirsi, nel medesimo testamento reciprocamente erede o legatario l’uno dell’altro.
Esso è vietato dalla legge (art. 589 c.c.), in quanto contrasta con l’autonomia e l’unipersonalità del testamento.
Il testamento segreto associa i vantaggi di quello olografo e pubblico.
Esso consiste nella consegna di una scheda con le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve redigendone verbale e la conserva tra i suoi atti.
Il testamento speciale avviene in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.), viaggio in mare o in aereo (artt. 611 e 616 c.c.), situazione di guerra (art. 617 c.c.).
Essi perdono efficacia decorsi 3 mesi dal ritorno alla situazione normale.
La Revoca del testamento è sancita dall’art. 679 c.c.
La revoca può essere:
1) espressa se avviene mediante una dichiarazione contenuta in un nuovo testamento o in un atto pubblico;
2) tacita se il nuovo testamento annulla le disposizioni precedenti con esso incompatibili;
3) presunta se il testamento olografo viene distrutto, lacerato o cancellato.

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