Testimonianza (Witness)

Si tratta di una narrazione effettuata dinanzi al giudice e sotto giuramento, di fatti importanti per il giudizio in corso.
Essa non è ammessa nelle seguenti condizioni:
1) per provare contratti di valore superiore a due euro e cinquantotto centesimi, a meno che il giudice non la ritenga opportuna, in base alla qualità delle parti, alla natura del contratto e di ogni altra circostanza;
2) per provare patti anteriori, contemporanei o successivi ad un accordo scritto;
3) per provare un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem o ad substantiam.
E’ ammessa la testimonianza se vi è un principio di prova scritta o se la parte si è trovata nell’impossibilità morale e materiale di procurarsi una prova scritta o se la parte ha perduto, senza colpa, il documento.
Quando viene richiesta la prova per iscritto o la forma scritta la prova per testi può ammettersi solo in caso di perdita incolpevole del documento.
Il giudice istruttore, con ordinanza, ammette la prova testimoniale.
I testimoni, a questo punto, hanno l’obbligo di comparire dinnanzi al G.I., di prestare giuramento e di farsi identificare.
E’ incapace a testimoniare chi ha nella causa un interesse che potrebbe legittimare un suo intervento in giudizio.
I parenti più stretti cosi’ come i minori di anni 14 possono testimoniare.
Chi può far valere il segreto professionale può astenersi dalla testimonianza, cosi’ come per il segreto d’ufficio e per il segreto di Stato.
testimonianza nel processo penale (d. proc. pen.) è una narrazione di fatti determinanti per il giudizio in corso.
Essa riguarda la formazione della prova e quindi trova la sua sede naturale nell’istruzione dibattimentale (artt. 497 ss. c.p.p.) e nell’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.), sede di formazione anticipata della prova.
Durante le indagini preliminari e nell’udienza preliminare, non finalizzate alla formazione della prova, la persona informata dei fatti rende informazioni utili ai fini delle indagini e della decisione del G.I.P. ma non testimonianza.
Fanno parte della testimnianza fatti determinati e specifici e non apprezzamenti personali o voci correnti.
Il testimone deve essere a conoscenza in maniera diretta dei fatti da lui affermat.
La testimonianza indiretta, serve come mezzo per individuare nuove fonti di prova e per acquisirle.
La testimonianza indiretta è inutilizzabile se le persone non vengono chiamate a deporre, a meno che l’esame del testimone diventi impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
Diventa impossibile fare una testimonianza se:
1) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria vengono esaminati ma non sentiti come testimoni;
2) la parte civile può testimoniare, ma il giudice deve valutare le sue dichiarazioni con particolare rigore;
3) Il giudice o PM o ausiliario o difensore con funzione difensive dell’investigazione in questione non possono testimoniare.
Si possono astenere i prossimi congiunti dell’imputato a meno che non siano state offese dal reato(art. 199 c.p.p.) e i soggetti tenuti al segreto professionale, d’ufficio o di Stato.

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