Titolo (d. civ.; d. proc. civ.) (Title)

Questo termine indica la ragione giustificatrice, di una determinata situazione.
Molte volte si usa il termine proprio ad indicare il contratto o l’atto di acquisto.
Il titolo di credito in diritto civile è il documento che contiene la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore (artt. 1992 ss. c.c.).
I titoli di credito rendono più veloce e sicuro il trasferimento del credito, perchè esso viene ceduto attraverso il trasferimento del documento che l’incorpora.
Essi si distinguono in base al rapporto sottostante che ha portato alla loro creazione in:
1) titoli causali cioè l’azione e l’obbligazione di società; la fede di credito; i titoli rappresentativi di merci;
2) titoli astratti.
Sono titoli astratti: l’assegno circolare e la cambiale.
I titoli si dividono in base al loro regime di circolazione:
1) titoli nominativi che sono intestati ad una determinata persona;
2) titoli all’ordine che sono intestati ad un titolare;
3) titoli al portatore che non sono intestati ad alcun titolare.
Il titolo esecutivo è un atto che permette l’esecuzione forzata.
Il diritto di credito può essere:
1) certo (la sua esistenza è certa);
2) liquido (dipende dal suo ammontare);
3) esigibile (non viene sottoposto né a condizione, né a termine).
Sono titoli esecutivi (art. 474, co. 2, c.p.c.) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (titoli giudiziali);
Inoltre sono titoli esecutivi le scritture private autenticate, le cambiali, titoli stragiudiziali.
Sono anche titoli esecutivi gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
I titoli esecutivi permettono l’esecuzione forzata per consegna o rilascio ( ai sensi dell’art. 480, co. 2 c.p.c. delle scritture private autenticate di cui al n. 2).

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