Si tratta del trasferimento del processo dal giudice incompetente a quello competente.
L’art. 50 c.p.c. si occupa di questo trasferimento.
Se non avviene in tempo si verifica l’estinzione del processo.
Lo stesso processo continua davanti al nuovo giudice pertanto si conserveranno gli effetti processuali e sostanziali della domanda e saranno utilizzabili gli elementi probatori raccolti.
Questa regola non è utilizzabile tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse o ai casi di incompetenza c.d. per gradi.