Si tratta del prelievo di organi da viventi o da un cadavere, in modo da innestarli poi in un soggetto vivente.
Il codice civile prevede dei limiti al trapianto indicati nell’art. 5: il trapianto è consentito solo quando non determina una diminuzione permanente dell’integrità fisica del donatore.
Sono per questo lecite le donazioni di sangue o lembi di pelle, al contrario sono vietate quelle di organi doppi.
Il trapianto di rene è consentito solo se a donare è un parente prossimo (genitori, figli o fratelli del beneficiato), a meno che essi non siano idonei o disponibili.
In tal caso la donazione è ammessa anche da parte di altro parente o di persona non legata da vincoli di parentela col paziente.
Il consenso che viene fornito dal donatore può essere ritirato in qualsiasi momento non dando al soggetto interessato alcun diritto.
Il ministro della sanità deve autorizzare il trapianto.
La legge 91/1999 ha stabilito il criteio del silenzio/assenso per quanto riguarda il trapianto da cadavere a vivente.
Se il cittadino non manifesta dopo la morte, il proprio assenso o diniego la mancata espressione di volontà equivale ad assenso.
L’équipe medica dovrà però dimostrare il decesso e che la persona deceduta abbia ricevuto, in vita, la notifica ad esprimere la propria volontà.