Trascrizione (d. civ.) (Transcript)

si tratta di un mezzo pubblicitario per gli immobili ed i beni mobili registrati che permette il riconoscimento delle vicende relative a tali beni.
Bisogna distinguere:
1) la trascrizione per i beni mobili non registrati;
2) la trascrizione per gli immobili.
L’art. 2643 c.c. elenca gli atti per i quali si fa trascrizione.
L’art. 2645 c.c., prevede la trascrivibilità di ogni altro atto o provvedimento che produca taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 c.c.
Secondo la legge 30/97 prevede l’obbligo della trascrizione anche al contratto preliminare avente ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643 c.c.
Secondo l’art. 2644 c.c., gli atti soggetti a trascrizione non possono essere opposti a chi ha acquistato e trascritto il suo titolo e non hanno effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni.
Non hanno effetto per i diritti acquistati dallo stesso autore, quando l’acquisto risalga a data anteriore.
La trascrizione ha effetto dichiarativo al fine di pubblicitario, ma anche di dirimere un conflitto tra più aventi causa da un medesimo autore.
La trascrizione non ha efficacia sanante degli eventuali vizi di cui il negozio giuridico trascritto può essere affetto.
Talvolta la trascrizione viene a creare un particolare affidamento sulla legittimità dell’atto, quindi rende inopponibile ai terzi, a determinate condizioni, gli effetti che deriverebbero loro dalla caducazione dell’atto.
La pubblicità dell’atto viziato e dell’atto di acquisto del terzo risolve il vizio, quindi la pubblicità stessa viene qualificata pubblicità sanante.
L’articolo 2652 n 6 cc tratta delle ipotesi principali riguardanti i casi di nullità o di annullamento degli atti.
Solo in alcuni casi, la trascrizione ha effetto costitutivo come per esempio nel caso dall’usucapione di chi non è proprietario.
Si verifica l’usucapione quando occorrono la buona fede dell’acquirente e la trascrizione del titolo di acquisto (art. 1159 c.c.).
La legge 2683 cc. stabilisce per i beni mobili registrati una trascrizione analoga a quello immobiliare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *