Trasporto (contratto di) (d. civ.) (Transportation (contract))

Grazie a questo contratto il vettore è obbligato a trasferire persone e cose da un luogo all’altro.
Il trasporto di persone è di responsabilità del vettore. Questi risponde:
1) per l’inadempimento ed il ritardo(art. 1218 c.c.);
2) per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore, e per perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, quando non è in grado di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 1681 c.c.).
Il contratto di trasporto delle cose contiene anche l’obbligo di custodia.
Il vettore è tenuto, ai fini dell’esonero, a dare la prova positiva che la perdita o l’avaria delle cose consegnategli è dipesa da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (art. 1693 c.c.).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *