Si tratta dell’indennità retributiva che viene data al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
L’art. 2120 c.c., regola questo capitolo.
Esso si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota corrispondente alla retribuzione annua, divisa per 13,5.
Tale cifra con esclusione della quota maturata nell’anno, è rivalutato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno.
Viene applicato un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
E’ possibile ottenere una disponibilità anticipata del TFR.
Questo è possbile al lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore. La quota richiesta non deve superare il 70% della somma totale.
Il lavoratore deve però dimostrare di averne bisogno per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari e per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (Corte Cost. 142/1991), per spese da sostenere durante i periodi di congedo per assistenza ai figli e durante i congedi per formazione (D.Lgs. 151/2001 e L. 53/2000).
L’anticipazione può avvenire una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta dal TFR.
IN caso di insolvenza del datore di lavoro o dissesto dell’impresa comunque vi è un Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.