Trattazione della causa (d. proc. civ.) (Handling of the case)

Essa corrisponde a quell’attività di giudizio capace d’individuare le parti in causa, modificare e precisare ad opera delle stesse delle domande proposte, esporre le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le pretese.
Si verifica sotto la direzione del giudice istruttore.
Il D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitività), ha cambiato la disciplina della trattazione, stabilendo un’unica udienza per la prima comparizione e per la trattazione della causa.
Il giudice verifica l’integrità del contraddittorio, chiede alle parti i chiarimenti utili ed indica le questioni rilevabili d’ufficio.
Dopo richiesta congiunta, il Giudice può rimandare l’udienza di comparizione e la comparizione personale delle parti e l’interrogatorio libero.
In udienza secondo l’ex art. 183 le parti chiedono un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.
Si può richiedere anche un ulteriore termine di 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni alle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicare i mezzi di prova e produzioni documentali.
Può essere richiesto , infine, un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *