Usufrutto (d. civ.) (Usufruct)

Si tratta del diritto reale di godimento su cosa altrui.
In questo modo si può trarre da essa tutte le utilità che può dare, compresi i frutti che essa produce, senza mutarne la destinazione economica (artt. 981, 984 c.c.) (ius utendi et fruendi, salva rerum substantia).
All’usufruttuario non competono solo specifiche forme di utilizzazione del bene, ma tutte le forme di utilizzazione che non sono escluse dal titolo.
La proprietà del bene gravato da usufrutto è detta nuda proprietà.
L’usufrutto legale dei genitori è quello permesso dalla potestà sui figli, e avviene su tutti i beni del patrimonio personale del figlio (ad eccezione di quelli elencati nell’art. 324 c.c.). I genitori devono destinare i proventi del patrimonio al nucleo familiare.
L’usufrutto ordinario al contrario è regolato dagli artt. 978 ss. c.c..

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