Usurpazione

L’art. 347 c.p. prevede due distinte ipotesi criminose:
1) commette un reato chi usurpa una funzione pubblica;
2) commette un reato il pubblico ufficiale o impiegato continua ad esercitare le sue funzioni, nonostante abbia ricevuto ordine di non farlo.
Solo gli orgnai della P.A. hanno il potere esclusivo di disporre della titolarità dell’esercizio delle pubbliche funzioni.
Non si ha reato quando si compiano delle funzioni pubbliche con il consenso dell’ufficio competente .
La Pena è la reclusione fino a 2 anni.
Reato di usurpazione in diritto penale si ha quando qualcuno si appropria in tutto o in parte della cosa altrui (art. 631 c.p.).
Tale reato fa parte della categoria dei delitti contro il patrimonio.
La Pena è la reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 206.

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