I chierici non possono esercitare attività commerciali sia per il proprio interesse, che per quello degli altri, se non dopo aver ricevuto una licenza dall’autorità ecclesiastica.
I diaconi permanenti non hanno tale proibizione .
Guida Al Diritto Italiano
I chierici non possono esercitare attività commerciali sia per il proprio interesse, che per quello degli altri, se non dopo aver ricevuto una licenza dall’autorità ecclesiastica.
I diaconi permanenti non hanno tale proibizione .
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