Casa religiosa can. 608-609 c.j.c. (Religious house)

Struttura fondamentale dell’istituto religioso di volta in volta denominato monastero, convento, abbazia etc.
Secondo le disposizioni del codice, la (—) legittimamente costituita è il luogo ove:
— deve abitare la comunità religiosa, sotto l’autorità di un Superiore [vedi Superiori degli istituti religiosi] designato a norma del diritto;
— vi sia almeno un oratorio in cui si celebri e si conservi l’Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità.
L’erezione di una (—) avviene a norma delle costituzioni, previo consenso del Vescovo diocesano. La soppressione di una (—) è, invece, di competenza del Moderatore supremo dell’istituto, sentito, comunque, il Vescovo diocesano.

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