Celibato can. 277 c.j.c. (Celibacy)

Dovere fondamentale dei chierici di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli. Grazie al (—) i sacri ministri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e sull’osservanza di questo obbligo nei casi particolari.
All’obbligo del (—) non sono tenuti i diaconi permanenti coniugati.

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