Cose sacre can. 1171 c.j.c.; art. 514 codice di procedura civile (Things can sacred. CJC 1171, art. 514 Code of Civil Procedure)

Sono quei beni mobili che, secondo l’ordinamento canonico, sono stati destinati al culto divino [vedi Liturgia] con la dedicazione [vedi Consacrazione] o la benedizione [vedi Sacramentali] e che, anche se in possesso di privati, non debbono essere adoperati per usi profani e impropri (calici, pissidi, ostensori nonché crocifissi e immagini).
Alle (—) è assicurata dal nostro ordinamento una tutela particolare: l’art. 514, n. 1, c.p.c. stabilisce, infatti, che sono assolutamente impignorabili le (—) e quelle che servono all’esercizio del culto.
[vedi Beni ecclesiastici].

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