Religiosi can. 207, 573, 607 c.j.c. (Religious)

Fedele, cioè chierico o laico, che, fa parte di un istiuto religioso ed emette i voti pubblici di castità, povertà ed obbedienza.
Egli conduce una vita di comunità in maniera fraterna.
Il nostro ordinamento affronta la problematica dei religiosi nei seguenti articoli:
1) art. 4 nuovo concordato (esoneri e rinvio dal servizio militare),
2) L. 3-5-1956, n. 392 (assicurazioni sociali).
I religiosi di sesso maschile ordinati hanno lo stesso valre degli ecclesiastici;
I religiosi di sesso maschile non ordinati, e quelli di sesso femminile, pongono un problema d’interpretazione perchè bisogna volta a volta indagare sulla mens legis per stabilire se il legislatore possa aver fatto riferimento anche ai religiosi.

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