Rito can. 111-112 c.j.c. (Rite)

Corrisponde alle azioni liturgiche celebrate nella Chiesa e alla circostanza che influisce sulla capacità giuridica canonica.
Il codice regola con precise disposizioni l’appartenenza al rito latino, o ad altra Chiesa rituale (le Chiese orientali).
Se ambedue i genitori appartengono alla Chiesa latina, il figlio dopo aver ricevuto il Battesimo viene ascritto ad essa.
Se uno di questi non appartiene al rito latino, il figlio viene battezzato nel rito dopo decisione presa insieme , o in quello del padre se non vi è accordo.
Dopo che il figlio compie i quattordici anni sarà lui stesso a decidere il rito del Battesimo e di conseguenza rimarrà soggetto alla disciplina della stessa Chiesa.
Si può anche passare da Chiesa all’altra.

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