Sacrilegio can. 1367 c.j.c.

IL sacrilegio è la profanazione di persona, cosa o luogo sacri o consacrati con rito religioso. Incorre nella scomunica chi profana le specie consacrate o le asporta o le conserva a scopo sacrilego.
Il chierico deve essere punito con altra pena, per esempio la dimissione dallo stato clericale.

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