Separazione dei coniugi can. 1151-1155 c.j.c. (Separation of the spouses)

Con la separazione si ha l’interruzione della convivenza coniugale in due distinte ipotesi:
1) scioglimento del vincolo matrimoniale;
2) semplice separazione dei coniugi con permanenza del vincolo.
In quest’ultimo caso la separazione può essere:
1) perpetua se vi è adulterio;
2) temporanea se si verifica un grave pericolo per l’integrità fisica delle persone della famiglia, con minacce serie, maltrattamenti, grave malattia contagiosa, infermità mentale etc o un grave pericolo per l’integrità spirituale, con ingiurie, insulti ed altre manifestazioni di crudeltà comportamentale.
La separazione viene realizzata dal Vescovo o anche con decisione propria del coniuge se vi è pericolo nell’attesa.
Se cessa la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, tranne eccezioni dell’autorità ecclesiastica.
Dopo la separazione perpetua o temporanea si deve sostenere ed educare la prole.
Il coniuge innocente potrebbe comunque riammettere l’altro coniuge alla vita coniugale, rinunziando al diritto di separazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *