Con la separazione si ha l’interruzione della convivenza coniugale in due distinte ipotesi:
1) scioglimento del vincolo matrimoniale;
2) semplice separazione dei coniugi con permanenza del vincolo.
In quest’ultimo caso la separazione può essere:
1) perpetua se vi è adulterio;
2) temporanea se si verifica un grave pericolo per l’integrità fisica delle persone della famiglia, con minacce serie, maltrattamenti, grave malattia contagiosa, infermità mentale etc o un grave pericolo per l’integrità spirituale, con ingiurie, insulti ed altre manifestazioni di crudeltà comportamentale.
La separazione viene realizzata dal Vescovo o anche con decisione propria del coniuge se vi è pericolo nell’attesa.
Se cessa la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, tranne eccezioni dell’autorità ecclesiastica.
Dopo la separazione perpetua o temporanea si deve sostenere ed educare la prole.
Il coniuge innocente potrebbe comunque riammettere l’altro coniuge alla vita coniugale, rinunziando al diritto di separazione.