Sinodo dei Vescovi can. 342-348 c.j.c. (Synod of Bishops)

Assemblea di Vescovi di diverse parti del mondo, che si riunisce in tempi determinati con una serie di finalità:
1) favorire un’unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi;
2) prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica;
3) studiare i problemi dell’attività della Chiesa nel mondo.
Vi sono delle differenze fra il sinodo dei vescovi e il Collegio episcopale e il Concilio ecumenico.
Il primo risale alla volontà di Cristo da cui riceve direttamente la sua potestà mentre il secondo vede la partecipazione dell’intero episcopato cattolico.
Il sinodo non ha poteri legislativi.
Esso discute sulle questioni che gli vengono proposte e formula voti, senza prendere una decisione o emanare appositi decreti.
Il sinodo non è un’assemblea permanente, riunendosi solo quando lo ritiene opportuno il Sommo Pontefice.
Il Codice prevede tre particolari tipi di assemblea per sinodo:
1) assemblea generale ordinaria nella quale vengono trattati argomenti del bene della Chiesa;
2) assemblea generale straordinaria nella quale si trattano argomenti di carattere generale con una soluzione sollecita;
3) assemblea speciale riguardanti affari di una o più regioni: è composta di membri scelti da quelle regioni.

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