Sospensione can. 1333-1336 c.j.c. (Suspension)

Pena medicinale per i chierici che comporta il divieto di porre in essere tutti od alcuni atti delle potestà di ordine o di giurisdizione.
Essi non possono esercitare tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti la titolarità di un ufficio ecclesiastico a causa di tale sospensione.
Il divieto non riguarda l’ufficio o le potestà del superiore che ha costituito la pena, né riguarda il diritto di abitare l’alloggio del suo ufficio o l’amministrazione dei beni che appartengono all’ufficio da cui è sospeso.
La sospensione vieta di percepire i frutti, lo stipendio o la pensione quindi comporta l’obbligo di restituire quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

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