Trasferimento can. 190-191 c.j.c. (Transfer)

Questo consiste nella perdita dell’ufficio ecclesiastico.
Il trasferimento da un ufficio ad un altro viene realizzato dall’autorità che è competente all’ufficio che si perde e all’ufficio che si acquista.
E’ necessario che vi sia una causa grave, per indurre il trasferimento contro la volontà del titolare dell’ufficio.
L’interessato può esporre, comunque, le ragioni in contrario.

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