Commento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito http://www.gadit.it/
Il dip lo si deve allo storico . STORY nel 1834, e nasce come risposta all’intensificarsi di relazioni, commerci, garanzie e tutele.
Il dip parte avvolte dall’idea di parità tra tutti gli ordinamenti ( universalistiche), con una soluione condivisa; ovvero in altri casi abbandonando l’idea di parità, e prevalendo l’interesse nazionale, la soluzione è di origine statale; altre volte ancora si fa ricorso all’adozione di convenzioni che nascono dal diritto comparato tra i diversi ordinamenti.Risalendo nella storia ritroviamo lo ius gentium, elaborato per regolamentare i rapporti commerciali e non tra coloro che erano cittadini romani e coloro che non lo erano.Mentre alla caduta dell’ipero troviamo un’idea personale del diritto, infatti ogni popolo era sottoposto alle leggi della sua razza, a prescindere dal luogo e dal regno. Al contrario, nel IX secolo con la nascita del Saro Romano Impero, e del sistema feudale, norma applicabile indipendentemente dall’origine, razza, provenienza, era sempre la legge territoriale. Ma con la nascità delle città e l’intensificarsi dei rapporti commerciali, sorsero difficolta in ordine all’applicazione delle leggi locali, e fu essenziale quindi ricercare leggi con un più ampio consenso. Questo compito fù affidato alle università e ai glossatori, tra cui ricordiamo Accursio, e Sassoferrato. Ecco quindi che fino al XVIII secolo gli statuti reali si occupavano dei beni presenti sul territorio, gli statuti personali si occupavano delle persone che vivevano ed erano originarie del territorio, gli statuti misti che si occupavano delle azioni compiute nel territorio. Mentre dal XIX secolo con la nascita dello stato moderno, le questioni trasnazionali venivono risolte con norme nazionali. Story preciso che lo stato deve sempre acconsentire con un suo atto l’applicazione di una legge straniera, nel proprio territorio, mentre Savigny precisò che occorreva creare regole universali, tanto da evitare differenze di trattamenti per una medesima questione, nei diversi stati, e che era conveniente individuare a priori la legge appliccabile più conveniente per il rapporto, partendo da un’indagine sulla localizzazione del rapporto, cioè della nazionalità e della cittadinanza ( Mancini ), che si applica sempre per alcuni istituti, quali famiglia, successioni, e diritto personali ( diritto necessario), ma lasciando libertà alla volonta delle parti, nel caso di obbligaioni, di scegliersi la legge da applicare a quel rapporto. qesti principi erano conseguenza del principio della parità di tutti gli ordinamenti, e che la legge avesse come unico scopo sociale la protezione delle persone (per mezzo di una legge universale ed extraterritoriale), e la protezione degli interessi sociali, nel qual caso la norma troverà applicazione nel solo territorio dello stato.