Atti atipici (Instruments atypical)

Si intende l’insieme di tutti quegli atti comunitari non menzionati in maniera esplicita all’articolo 249.
Questa categoria comprende:
1) le decisioni, che appaiono diverse da quelle previste dall’art. 249, che permettono al Consiglio l’autorizzazione della Commissione a negoziare accordi commerciali con i paesi terzi;
2) i regolamenti interni che vengono emanati da ciascuna istituzione per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
3) i Programmi generali che permettono la soppressione delle restrizioni sulla libertà di stabilimento o sulla libera prestazione dei servizi. Mediante questi il Consiglio ha determinato le linee generali per uniformare la sua attività futura in queste materie;
4) le decisioni e le risoluzioni adottate dal Consiglio europeo cioè accordi internazionali in forma semplificata, anche approvate dagli Stati membri. Grazie ad esse sono state apportate alcune modifiche istituzionali ai trattati;
5) gli accordi interistituzionali firmati dai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Con essi si stabiliscono delle regole che migliorano i loro rapporti ed evitare possibili conflitti;
6) le comunicazioni della Commissione atte a precisare gli orientamenti riguardo ad una questione, e che servono a raccogliere le evoluzioni della giurisprudenza relative ad un determinato settore o ad indicare le linee guida di future proposte normative;
7) le dichiarazioni comuni, per nulla vincolanti, attraverso le quali le istituzioni rispettano determinati principi;
8) le posizioni comuni del Consiglio cioè atti preparatori nell’ambito della procedura di cooperazione;
9) le risoluzioni e le conclusioni del Consiglio, che permettono a questo di esprimere il proprio punto di vista;
10) i codici di condotta, che contengono disposizioni non vincolanti relative a regole o pratiche uniformi, elaborati dalle varie istituzioni comunitarie;
11) gli orientamenti generali e i modus vivendi, cioè le linee guida delle istituzioni su determinati argomenti. Gli Stati membri devono conformarsi nelle rispettive politiche nazionali a questei orienetamenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *