Brevetto comunitario (Community patent) Convenzione di Lussemburgo 15 dicembre 1989; L. 26-7-1993, n. 302

Fattispecie di brevetto che si applica unicamente ai paesi contraenti, produce gli stessi effetti di un brevetto nazionale nella totalità dei territori in cui si applica la convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1989 e non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per tali territori.
Il brevetto comunitario, come quello europeo (v. Brevetto europeo), viene rilasciato dall’Ufficio Europeo Brevetti (v. UEB). Il brevetto comunitario è sottratto alla giurisdizione nazionale. Il testo originario della Convenzione sul brevetto comunitario prevede, infatti, una competenza esclusiva dal giudice comunitario alla dichiarazione della nullità del brevetto e dispone, a tal fine, appositi organi giurisdizionali.
Ai tribunali nazionali rimane la competenza a decidere il giudizio di contraffazione che va, però, sospeso se pende una procedura di annullamento del brevetto presso il giudice comunitario competente.
Il brevetto rientra nel novero della proprietà industriale e commerciale (v.), che trova nel Trattato CE una previsione ed una tutela nell’articolo 30.

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