Calcoli intermedi (Calculations intermediate)

Calcoli intermedi artt. 3 e 4 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

Sono così denominati quei procedimenti di conversione monetaria da una moneta nazionale all’euro (v.) che non danno come risultato finale una cifra da contabilizzare o pagare autonomamente: si pensi ai calcolati effettuati dalla TELECOM per determinare l’importo della bolletta telefonica, nella quale vengono prima conteggiati gli scatti e successivamente moltiplicati per il loro valore unitario. In pratica il risultato finale dell’operazione non deve essere utilizzato per effettuare un pagamento e non deve essere riportato in un documento contabile; in questo caso, infatti, per determinare l’arrotondamento (v.) non possono essere utilizzati più di due decimali.
Le regole valide per effettuare tali calcoli sono state stabilite, per l’Italia, dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 213/98, rispettivamente, per importi contenuti in norme giuridiche e per gli importi contenuti in altri strumenti giuridici.
La necessità di consentire l’utilizzo di cifre decimali più elevato nasce dalla consapevolezza che quanto più basso è l’importo da convertire tanto maggiore sarebbe lo scostamento tra la cifra iniziale e quella finale se fossero utilizzate soltanto 2 cifre decimali. Per questo motivo il decreto legislativo impone, salvo diverso accordo tra le parti, l’uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell’importo in lire da convertire, secondo la seguente tabella.

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