Società in accomandita ( Limited partnership )

La società in accomandita può essere semplice o per azioni.
La società in accomandita per azioni è una società di capitali con due diverse categorie di soci:
1) gli accomandanti, con ruolo di finanziatori, che rispondono per le obbligazioni della società solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta;
2) gli accomandatari, con ruolo di amministratori della società con responsabilità personale, solidale e illimitata verso i terzi per le obbligazioni della società.
La società in accomandita semplice comprende due diverse categorie di soci:
1) i soci accomandanti che conferiscono soltanto dei beni, non partecipando alla gestione sociale; pertanto non amministrano né assumono responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali, se non limitatamente alla quota conferita;
2) i soci accomandatari con obbligazioni nei confronti della società all’esecuzione dei conferimenti, e partecipazione alla gestione della società; pertanto rispondono per le obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio personale.

Riferimenti normativi
Artt. 2251-2290 c.c.
Artt. 2291-2312 c.c.
Artt. 2313-2324 c.c.

Ragione sociale
Libera
rappresentata dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 c.c.)
Formata dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di s.a.s. (art. 2314 c.c.)

Atto costitutivo
Il contratto sociale non presenta forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.)
L’atto costitutivo viene redatto per iscritto ai fini della pubblicità legale e contiene alcune indicazioni essenziali stabilite dall’art. 2295 c.c.
Viene iscritto nel registro delle imprese mediante l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata (art. 2296 c.c.)

Iscrizione nel registro delle imprese
Sì, ma all’interno di una sezione speciale con funzione di pubblicità notizia
Sì. Se manca l’iscrizione la s.n.c. è irregolare (artt. 2296-2297 c.c.)
Sì. Se manca l’iscrizione la s.a.s. è irregolare (art. 2317 c.c.)

Personalità giuridica
No. È però loro riconosciuta la soggettività giuridica
No. È però loro riconosciuta la soggettività giuridica
No. È però loro riconosciuta la soggettività giuridica

Capitale minimo
Non vi sono limitazioni
Non vi sono limitazioni
Non vi sono limitazioni. Non può essere rappresentato da azioni (art. 2313 c.c.)

Conferimenti
Normalmente sono in denaro ma sono ammessi conferimenti in natura (in proprietà o in godimento), di crediti o di servizi (socio d’opera)
Come per le società semplici
Come per le società semplici

Responsabilità dei soci
I soci che agiscono per la società e tutti gli altri soci hanno responsabilità illimitata e solidale con beneficio di preventiva escussione (il socio richiesto del pagamento deve indicare i beni della società sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi) (artt. 2267-2268 c.c.)
Tutti i soci hanno responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali con preventiva escussione. I patti contrari non hanno efficacia nei confronti dei terzi (artt. 2291, 2304 c.c.)
Responsabilità illimitata e solidale per i soci accomandatari.

Responsabilità limitata al conferimento effettuato per i soci accomandanti (art. 2313 c.c.)

Trasferimento della quota sociale
Se per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci (in quanto modificativa dell’atto costitutivo), se non è convenuto diversamente. Dopo la cessione, il cedente continua a rispondere per le obbligazioni anteriori alla cessione.

Dopo la morte di un socio in caso di trasferimento, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che si preferisca sciogliere la società o continuarla con gli eredi
Come per la società semplice.
La quota di accomandante è trasferibile, salvo patto contrario, purché vi sia l’approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Al trasferimento di quota del socio accomandatario si applicano, le norme dettate per la società semplice e in nome collettivo

Organi e funzioni
Amministrazione disgiuntiva esercitata da ciascuno dei soci (art. 2257 c.c.) salvo diversa pattuizione che disponga l’amministrazione congiuntiva, svolta da tutti i soci (art. 2258 c.c.). I soci esclusi dall’amministrazione esercitano il controllo su di essa (art. 2261 c.c.)
Tutti i soci possono amministrare personalmente la società, salvo diversa pattuizione. Gli amministratori con rappresentanza possono compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale, salvo limitazioni dell’atto costitutivo o della procura (art. 2298 c.c.)
Solo i soci accomandatari possono essere nominati amministratori (art. 2318 c.c.)

Cause di scioglimento
Decorso del termine. Conseguimento dell’oggetto sociale.

Sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Volontà di tutti i soci. Venir meno della pluralità dei soci (non ricostituita entro 6 mesi). Altre cause previste dal contratto sociale (art. 2272 c.c.)
Le medesime cause di scioglimento previste dall’art. 2272 c.c. ed in più:

1) per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalle leggi;
2) per fallimento
Oltre che per le cause previste per la s.n.c., si scioglie anche quando rimangono soltanto soci accomandanti o accomandatari se nel termine di 6 mesi non viene ricostituita la categoria venuta a mancare (art. 2323 c.c.)

Società di capitali (Capital company)

Sono società di capitali quelle a responsabilità limitata, quelle in accomandita per azioni e le società per azioni.
Il D.Lgs. n.6 del 2003 ha riformato il diritto societario, innovando il titolo V del codice civile. Le novità di questo decreto sono delle società per azioni:
1) nuovi modelli di amministrazione e controllo;
2) il costituire s.p.a. per atto unilaterale, limitando la responsabilità illimitata dell’unico socio ai soli casi in cui non sia stato interamente versato il capitale sociale e non sia avvenuta l’iscrizione di tutti i dati nel registro delle imprese;
3) emettere azioni senza che sia indicato il valore nominale;
4) obbligare gli amministratori a segnalare un certo interesse (conflitto), anche potenziale, nelle operazioni sociali.
La società a responsabilità limitata è caratterizzata dalla responsabilità limitata dei soci.
Le quote di partecipazione, possono essere trasferite e divise.
La società aperta ricorre al mercato del capitale di rischio (art. 2325bis c.c.).
La società apparente si ha quando due o più persone (non legate da contratto di società), fanno pernsare a terzi di aver costituito una società.
La società controllante detiene partecipazioni di maggioranza in altre società che comunque mantengono la propria autonomia, tra di loro e nei confronti della stessa società madre o holding.
Le società controllate (art. 2359 c.c.) possono essere:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti necessaria per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società ha la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
3) le società in cui un’altra società ha i voti necessari per avere un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
4) le società in cui un’altra società ha i voti sufficienti per avere un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, raccogliendo anche i voti spettanti ad ulteriori società o fiduciarie, o per interposta persona;
5) le società che sono influenzate da un’altra società a causa di particolari vincoli contrattuali esistenti con essa.
La L. 216/74 serve a regolare le fattispecie di controllo che riguardano società con azioni quotate nei mercati regolamentati.
Il D.Lgs. 58/98 detta specifiche norme finalizzate ad assicurare l’efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e la tutela degli investitori.

Le società di capitali
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata

Sigla
s.p.a
s.a.p.a.
s.r.l.

Riferimenti normativi
Artt. 2325-2451 c.c.
Artt. 2452-2461 c.c.
Artt. 2462-2483 c.c.

Denominazione sociale
Può essere formata in qualunque modo, ma deve contenere l’indicazione di società per azioni (art. 2326 c.c.)
Costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione di S.a.p.a. (art. 2453 c.c.)
Può essere formata in qualunque modo, ma deve contenere l’indicazione di S.r.l. (art. 2463 c.c.)

Atto costitutivo
Deve costituirsi per atto pubblico e l’atto costitutivo deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2328 c.c.
Deve costituirsi per atto pubblico e deve indicare i nomi dei soci accomandatari (art. 2455 c.c.)
Deve costituirsi per atto pubblico e l’atto costitutivo deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2463 c.c.

Iscrizione nel registro delle imprese
Sì, solo dopo che sia stato sottoscritto per intero il capitale sociale, che siano state rispettate le previsioni sia sui conferimenti in danaro, sia sui conferimenti in natura e sussistano le autorizzazioni richieste (artt. 2329-2330 c.c.)
Sì, come per le società per azioni
Sì, come per le società per azioni

Personalità giuridica
Sì. Si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese
Sì. Si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese
Sì. Si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese

Capitale minimo
120.000 euro divisi in azioni (artt. 2327 e 2346 c.c.)
120.000 euro divisi in azioni (artt. 2452 e 2454 c.c.)
10.000 euro ripartiti in quote

Conferimenti
Normalmente sono in danaro ma sono ammessi i conferimenti in natura (in proprietà e in godimento), tra i quali frequenti sono quelli d’azienda e di crediti. Per i conferimenti in natura è previsto un particolare procedimento di stima. Inammissibili sono i conferimenti d’opera e di servizi
Come per le società per azioni
Come per le società per azioni, ma sono ammessi i conferimenti di opera e di servizi garantiti da fideiussioni bancarie o polizze di assicurazione

Responsabilità dei soci
Responsabilità limitata di tutti i soci relativamente alle quote di capitale sottoscritte, fatta salva la responsabilità dell’unico azionista per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni erano concentrate nelle sue mani (art. 2325)
Responsabilità illimitata e solidale per i soci accomandatari
Responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta per i soci accomandanti (art. 2452)

Responsabilità limitata di tutti i soci relativamente alle quote di capitale sottoscritte (art. 2462)

Trasferimento della quota sociale
La partecipazione sociale rappresentata dalle azioni è liberamente trasferibile secondo la legge di circolazione dei titoli di credito nominativi. L’atto costitutivo può prevedere limiti alla circolazione delle azioni
Come per le società per azioni
Sono liberamente trasferibili per atti tra vivi e successione a causa di morte, ma l’atto costitutivo può limitare in varia misura ed anche escludere del tutto la possibilità di trasferimento delle quote

Organo deliberativo
Assemblea ordinaria e straordinaria (artt. 2363 c.c.)
Come per le società per azioni (art. 2454 c.c.)
Assemblea o soci non riuniti in assemblea (artt. 2479 e 2479bis c.c.)

Organo amministrativo
Sistema classico: amministratore unico o consiglio d’amministrazione (artt. 2380bis-2396 c.c.).

Sistema dualistico: consiglio di gestione (artt. 2409octies-2409undecies c.c.).

Sistema monistico: consiglio di amministrazione (artt. 2409sexiesdecies e 2409septiesdecies c.c.)
Come per le società per azioni (art. 2454 c.c.)
Amministratore unico o consiglio di amministrazione

Organo di controllo
Sistema classico: collegio sindacale. Sistema dualistico: consiglio di sorveglianza (artt. 2409duodecies-2409quaterdecies c.c.). Sistema monistico: comitato di controllo (art. 2409octiesdecies c.c.)
Come per le società per azioni (art. 2454 c.c.)
Soci, collegio sindacale o revisore (art. 2476 e 2477 c.c.)

Organo di revisione contabile
Revisore contabile singolo o società di revisione. Nelle piccole società può essere affidato al collegio sindacale (artt. 2409bis-2409septies, 2409quinquiesdecies, 2409noviesdecies c.c.)
Come per le società per azioni (art. 2454 c.c.)
Collegio sindacale o revisore (art. 2477 c.c.)

Cause di scioglimento
Decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, mancata collocazione delle quote del socio recedente, deliberazione assembleare (art. 2484 c.c.)
Le stesse cause di scioglimento della S.p.a. oltre la cessazione dell’ufficio di tutti gli amministratori non sostituiti nel termine di sei mesi (art. 2458 c.c.)
Le stesse cause di scioglimento della S.p.a. (art. 2484 c.c.)

Unzione degli infermi can. 998-1007 c.j.c. (Anointing of the Sick)

L’unzione degli infermi permette di raccomandare al Signore, i fedeli ammalati perché li sollevi e li salvi.
Tale sacramento avviene ungendo con olio benedetto la fronte, le mani e i piedi dei fedeli pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici da un sacerdote.
L’unzione può essere realizzata sul fedele, che abbia raggiunto l’uso di ragione ma in stato di pericolo di salute.
Essa può essere ripetuta più volte.
Il sacramento può essere somministrato a quelli che lo abbiano richiesto, mentre non deve essere conferito ai peccatori.