La teocrazia è un tipo di rapporto nato tra Stato e Chiesa, con lo scopo di aiutarsi a vicenda nelle questioni sia politiche e sia religiose.
Autore: Admin
Tavola Valdese L. 11-8-1984, n. 449 (Table Valdese)
Confessione cristiana acattolica mediante la quale lo Stato ha stabilito dei rapporti con un’intesa stipulata nel 1984.
Per questo è prevista l’abolizione dell’assegno statale per il mantenimento del culto valdese.
I ministri di culto Valdesi assicurano l’assistenza spirituale a quelli che si trovano negli ospedali, nelle case di cure e di ricovero di pensionati e negli istituti penitenziari.
I matrimoni celebrati secondo l’ordinamento valdese sono civili, purché siano trascritti nei registri dello stato civile.
Gli enti ecclesiastici valdesi con fine di culto, istruzione e beneficenza hanno una personalità giuridica,e sono soggetti al regime tributario come gli enti analoghi.
Superiori degli istituti religiosi can. 617-630 c.j.c. (Superiors of religious institutes)
Si tratta di una persona fisica che esercita, in virtù del suo ufficio, in nome proprio o altrui, la potestà religiosa ordinaria.
Si possono distinguere:
1) il Moderatore supremo che ha potestà su tutte le province, le case e i membri dell’istituto religioso, da esercitare a norma del diritto proprio;
2) gli altri superiori degli istituti religiosi che hanno a stessa potestà nell’ambito del proprio incarico.
I superiori degli istituti religiosi vengono chiamati:
1) maggiori quando governano l’intero istituto o una sua provincia (o parte dell’istituto ad essa equiparata) cioè una casa Sui iuris, nonché i rispettivi Vicari;
2) minori, se governano le singole case.
Per la nomina o per la elezione a superiori il Codice richiede, solamente un certo tempo di professione perpetua o definitiva.
essi sono obbligati a:
1) avere la residenza nella propria casa col divieto di allontanarsene se non nei casi che sono previsti dal diritto interno;
2) visitare frequentemente le case e i religiosi loro affidati;
3) rispettare la debita libertà dei religiosi loro affidati, per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione spirituale.
Essi inoltre si servono di un Consiglio (ben distinto dal capitolo) nell’esercizio delle loro funzioni.
Statuti can. 94 c.j.c. (Statutes)
Sono delle norme per le quali si reggono le persone giuridiche della Chiesa.
Le persone membri di un’associazione di fedeli o che ne curano la conduzione sono tenute all’osservanza degli Statuti.