Tribunali ecclesiastici can. 1400-1445 c.j.c. (Ecclesiastical Courts)

Essi esercitano il potere giurisdizionale per la Chiesa.
Alla Chiesa è competente nel giudicare:
1) le cause che riguardano cose spirituali o annesse alle spirituali;
2) le violazioni delle leggi ecclesiastiche.
Vengono giudicate:
1) il perseguimento o la rivendicazione dei diritti delle persone fisiche o giuridiche e la dichiarazione di fatti giuridici;
2) le controversie che avvengono per un atto di potestà amministrativa;
3)i delitti che riguardano l’irrogazione o la dichiarazione della pena.
I tribunali ecclesiastici sono di prima e di seconda istanza.
I primi sono quelli diocesani; il Vescovo è giudice di prima istanza e può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di un Vicario giudiziale.
Si può ricorrere contro le decisioni del Tribunale di primo grado al Tribunale delle Archidiocesi del Metropolita.
I Tribunali della sede Apostolica sono distinti in Tribunali di prima, seconda e terza od ulteriore istanza, con funzioni giurisdizionali esercitate dalla Rota Romana e dalla Segnatura Apostolica.

Trasferimento can. 190-191 c.j.c. (Transfer)

Questo consiste nella perdita dell’ufficio ecclesiastico.
Il trasferimento da un ufficio ad un altro viene realizzato dall’autorità che è competente all’ufficio che si perde e all’ufficio che si acquista.
E’ necessario che vi sia una causa grave, per indurre il trasferimento contro la volontà del titolare dell’ufficio.
L’interessato può esporre, comunque, le ragioni in contrario.