Essi esercitano il potere giurisdizionale per la Chiesa.
Alla Chiesa è competente nel giudicare:
1) le cause che riguardano cose spirituali o annesse alle spirituali;
2) le violazioni delle leggi ecclesiastiche.
Vengono giudicate:
1) il perseguimento o la rivendicazione dei diritti delle persone fisiche o giuridiche e la dichiarazione di fatti giuridici;
2) le controversie che avvengono per un atto di potestà amministrativa;
3)i delitti che riguardano l’irrogazione o la dichiarazione della pena.
I tribunali ecclesiastici sono di prima e di seconda istanza.
I primi sono quelli diocesani; il Vescovo è giudice di prima istanza e può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di un Vicario giudiziale.
Si può ricorrere contro le decisioni del Tribunale di primo grado al Tribunale delle Archidiocesi del Metropolita.
I Tribunali della sede Apostolica sono distinti in Tribunali di prima, seconda e terza od ulteriore istanza, con funzioni giurisdizionali esercitate dalla Rota Romana e dalla Segnatura Apostolica.
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Trasferimento can. 190-191 c.j.c. (Transfer)
Questo consiste nella perdita dell’ufficio ecclesiastico.
Il trasferimento da un ufficio ad un altro viene realizzato dall’autorità che è competente all’ufficio che si perde e all’ufficio che si acquista.
E’ necessario che vi sia una causa grave, per indurre il trasferimento contro la volontà del titolare dell’ufficio.
L’interessato può esporre, comunque, le ragioni in contrario.
Terzi ordini can. 303 c.j.c. (Third Order)
Organizzazione di laici i cui componenti conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana.
Territorio can. 100-107 c.j.c. (Space)
L’appartenenza a un territorio è molto importante per determinare i rapporti e le situazioni giuridiche dei fedeli.
Esso si distingue, in luogo di origine e luogo di residenza.
Luogo di origine è quello dove una persona nasce, mentre il luogo di residenza è altrettanto importante perché determina l’appartenenza a una Chiesa.