Rimozione can. 192-195 c.j.c. (Remove)

Consiste nella perdita dell’ufficio ecclesiastico e cio’ può avvenire:
1) con decreto (emanato per iscritto) della competente autorità solanto per cause gravi;
2) ipso iure al verificarsi di determinate situazioni: perdita dello stato clericale , abbandono della fede cattolica o della comunione ecclesiale, se si tenta di contrarre matrimonio, anche solo civile.
La rimozione quindi avviene non per un delitto (come avviene per la privazione), ma per il bene pubblico, cioè la salvezza delle anime.
La rimozione dei parroci prevede una particolare procedura amministrativa.

Rettori di chiese can. 553-563 c.j.c.

Presbiteri che curano una chiesa non parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa o di una società di vita apostolica.
Il rttoredi chiese viene nominato dal Vescovo diocesano tranne in caso di diritti di elezione o di presentazione.
Comunque anche in questo caso spetta al Vescovo confermare l’eletto o istituire il presentato.
I compiti del rettore sono diretti dal Vescovo ed in sintonia con la programmazione pastorale parrocchiale.

Rescritti can. 59-75 c.j.c. (Rescript)

Atto amministrativo realizzato dall’autorità esecutiva competente, che permette a qualcuno di ottenere un privilegio, grazia o dispensa.
Tutti quelli ai quali non viene dichiaratamente proibito, lo possono richiedere, cosi’ come può essere chiesto anche a favore di una terza persona ed indipendentemente dal suo consenso. Se la richiesta non contiene motivi esatti il documento non è valido.
Nessun rescritti può essere revocato da una legge contraria; al contrario i rescritti concessi dalla Sede apostolica vengono prorogati alla scadenza, se vi è una giusta causa.
La proroga dipende dal Vescovo diocesano ma non deve superare i tre mesi.
Le disposizioni stabilite per i rescritti possono essere applicate anche alle licenze e alle concessioni di grazie fatte a viva voce.