Fedele, cioè chierico o laico, che, fa parte di un istiuto religioso ed emette i voti pubblici di castità, povertà ed obbedienza.
Egli conduce una vita di comunità in maniera fraterna.
Il nostro ordinamento affronta la problematica dei religiosi nei seguenti articoli:
1) art. 4 nuovo concordato (esoneri e rinvio dal servizio militare),
2) L. 3-5-1956, n. 392 (assicurazioni sociali).
I religiosi di sesso maschile ordinati hanno lo stesso valre degli ecclesiastici;
I religiosi di sesso maschile non ordinati, e quelli di sesso femminile, pongono un problema d’interpretazione perchè bisogna volta a volta indagare sulla mens legis per stabilire se il legislatore possa aver fatto riferimento anche ai religiosi.
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Regioni ecclesiastiche can. 433-434 c.j.c. (Regions ecclesiastical)
Organismi che rappresentano la confluenza delle province ecclesiastiche viciniori.
Talvolta corrispondono ad una persona giuridica.
Curia romana can. 360-361 c.j.c. (Roman Curia)
Complesso di uffici o dicasteri mediante i quali il Sommo Pontefice esercita il suo alto ufficio nel governo della Chiesa Universale.
Questo insieme di uffici, che in nome del Pontefice e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composto da:
— la Segreteria di Stato o Papale;
— le Congregazioni romane;
— i Tribunali ecclesiastici;
— altri organismi vari per lo più denominati Consigli.
La costituzione e le competenze di questi uffici sono disciplinati con proprie leggi particolari.
Curia diocesana can. 469-474 c.j.c. (Diocesan Curia)
Insieme degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo diocesano nel governo di tutta la diocesi e cioè:
— nel dirigere l’attività pastorale;
— nel curare l’amministrazione della diocesi;
— nell’esercitare la potestà giudiziaria.
La nomina di tutti coloro che svolgono un ufficio nella (—) spetta al Vescovo il quale, ove ne ravvisi l’opportunità (specie trattandosi di diocesi molto vaste e popolose), può nominare un Moderatore di curia, con l’incarico di coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi e curare che gli altri addetti alla (—) svolgano fedelmente l’ufficio loro affidato.
Il Vescovo, se ritiene che ne venga maggiormente favorita l’attività pastorale, può anche costituire un consiglio episcopale composto dai Vicari generali e dai Vicari episcopali.