Si tratta di una modalità di acquisto a titolo originario della proprietà.
La specificazione si verifica se il lavoro crea una nuova cosa con materia appartenente ad altri.
Il codice vigente considera importante l’elemento del lavoro. Pertanto, la proprietà della cosa ottenuta:
1— spetta, di regola, a chi ha compiuto il lavoro (cd. specificatore), previo pagamento del valore della materia;
2— spetta al proprietario della materia quando il valore di essa è di molto superiore al valore della mano d’opera (previo pagamento del prezzo di quest’ultima).
La specificazione nelle obbligazioni generiche consiste in un atto che permette il trasferimento del diritto di proprietà nella alienazione di cose generiche.
L’alienazione delle cose generiche è obbligatoria, prima della specificazione, e l’effetto traslativo è rimandato alla stessa che costituisce, così, un atto dovuto dell’alienante.
Secondo alcuni autori essa è un vero e proprio negozio, mentre altri parlano di mero atto giuridico.
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Specialità (principio di) (d. pen.) (Specialty (principle of))
Si tratta di un criterio che ci permette di dirimere i conflitti apparenti di norme in diritto penale.
Secondo l’art. 15 c.p. quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, tranne quando sia stabilito in altro modo.
Secondo questo principio fra due norme esiste un rapporto di genere a specie e cio’ comporta la priorità della norma speciale su quella generale, escludendone l’applicazione.
Una norma è speciale se contiene, oltre agli elementi compresi nella fattispecie generale, anche gli elementi particolari e speciali (cd. specializzanti).
Il principio di speciliatà ha una portata generale, ed opera non solo tra norme penali incriminatrici ma anche tra disposizioni scriminanti o circostanzianti.
Spazio Economico Europeo (s.e.e.) (d. comunit.) (European Economic Area)
Si tratta di un’area economica integrata operativa dal 1 gennaio 1994, in base ad accordi tra CE ed EFTA (European Free Trade Association).
Deve essere istituito un mercato comune europeo non più ristretto ai soli membri delle Comunità Europee, ma allargato anche ai Paesi che fanno parte della seconda associazione.
Vengono coinvolti anche i Paesi EFTA nel processo di integrazione europea, sulla falsariga di quanto già previsto dall’Atto Unico Europeo, sopprimendo le barriere tecniche, estendendo le regole comunitarie relative alla concorrenza, ai mercati, alle modalità di intervento dello Stato nel settore economico ed estendendo le politiche comunitarie in tema di trasporti, ambiente, ricerca etc.
Si viene ad instaurare una zona di libero scambio nella quale si possa attuare, senza restrizione alcuna, la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.
Lo spazio economico europeo comprende gli Stati comunitari e gli Stati membri dell’EFTA.
Sovranità (d. cost.) (Sovereignty)
Si tratta della potestà d’imperio, suprema e incondizionata che, insieme al popolo e al territorio, è uno degli elementi costitutivi dello Stato.
La sovranità è intesa come:
1) ordinamento dello Stato cioè originarietà dell’ordinamento;
2) potestà di governo assoluto. La persona dello Stato è indipendente rispetto ad altri soggetti o persone giuridiche, sia di diritto interno che di diritto internazionale.
Inoltre se ne distinguono due aspetti:
1) Sovranità esterna (cd. internazionale), che riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali. Essa corrisponde all’effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede;
2)Sovranità interna( riguarda i rapporti dello Stato con i cittadini e quanti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d’imperio dello Stato).
Sovranità popolare è attribuita secondo l’art 1 della Costituzione al popolo, pur nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
Il popolo ( il corpo elettorale) viene considerato come organo dello Stato, che soddisfa l’interesse di quest’ultimo alla regolare e periodica rinnovazione di alcuni suoi organi.
L’interesse del corpo elettorale è verso la collettività e ciascun elettore.
La sovranità si esprime attraverso la funzione elettorale ma anche attraverso istituti di democrazia diretta e l’esercizio dei diritti di partecipazione e delle libertà riconosciute ai cittadini come singoli e all’interno delle formazioni sociali cui appartengono.
Lo Stato-apparato è quindi uno strumento attraverso cui il popolo esercita la sovranità.
La sovranità territoriale è il diritto dello Stato di esercitare il potere di governo sulla propria comunità territoriale.
La Sovranità quindi implica:
1) il diritto dello Stato di esercitare autonomamente le funzioni pubbliche (decidere la propria organizzazione politica, sociale ed economica, di presiedere all’amministrazione pubblica, alla difesa nazionale, di esercitare il potere di polizia etc.);
2) diavere l’esclusività nell’esercizio del potere sul proprio territorio.
Quindi ogni Stato ha l’obbligo di:
1) non ingerirsi negli affari interni di un altro Stato;
2) non usare o minacciare l’uso della forza contro un altro Stato.