Status (teoria gen.)

Il soggetto ha una posizione nell’ambito della collettività o in un corpo sociale minore, caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri etc.
Ogni Status comporta alcuni doveri e diritti.
Il padre di famiglia ha dei doveri verso i figli (istruzione, educazione, mantenimento) e particolari diritti (es.: il diritto agli assegni familiari in aggiunta alla paga base etc.).
Lo Status di cittadino implica i diritti politici (voto, elettorato passivo, diritto di petizione), e i doveri pubblici (obbligo di pagare le tasse etc.).
Lo Status internazionale (d. internaz.) è un insieme di diritti e obblighi, attribuiti dal diritto internazionale a un determinato Stato.
Esso permette le relazioni internazionali (i poteri, facoltà, obblighi, diritti di uno Stato nei confronti di altri Stati) e ha nel tempo una durata indefinita e indeterminata.
Lo Status ha diverse qualità a seconda del:
1) contenuto;
2) circostanze in cui esso è stato acquisito.
Si distinguono quindi Status singolari, attribuiti a determinati Stati individualmente, Status collettivi, caratteristica di una pluralità di soggetti investiti contemporaneamente, o Status volontari, che possono essere estinti mediante un atto di volontà dello Stato titolare, ed poi Status obbligatori, che non possono essere dismessi con un atto unilaterale.

Stampa (Print)

La Costituzione pone delle regole riguardo la stampa che rappresenta un mezzo di comunicazione di massa.
L’art. 21 Cost. stabilisce i seguenti principi:
1) esclusione di ogni forma di autorizzazione preventiva. Chi vuole pubblicare un libro o uno stampato non deve chiedere alcun consenso preventivo per poterlo diffondere.
2) esclusione della censura;
3) l’unico strumento repressivo possibile è il sequestro, disposto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei casi di delitti a mezzo stampa o nel caso di violazione di norme sulla legge della stampa;
4) possibilità di stabilire con legge una serie di controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica;
5)prevedere della facoltà del legislatore di adottare controlli preventivi e mezzi repressivi contro stampati, spettacoli e tutte le manifestazioni che offendano il buon costume.
Reati a mezzo stampa (d. pen.) sono quelli di cui è responsabile il direttore del giornale (art. 57 c.p.).
La L. 4-3-1958, n. 127, ed in particolare l’art. 57, nella sua nuova formulazione, prevedono una forma di responsabilità colposa.
Pertanto il direttore sarà responsabile per colpa, solo se omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione siano commessi reati.
L’editore è responsabile in caso di stampa non periodica o clandestina, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile.
Al contrario risulta responsabile lo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

Spese di giustizia (d. proc. gen.) (Cost of Justice)

Il D.P.R. 30-5-2002, n. 115, T.U. in materia di spese di giustizia, ha cercato di armonizzare il sistema delle spese di giustizia fra i diversi procedimenti.
Il T.U. 115/2002 cit. ha disciplinato le voci e le procedure di spesa del processo, il patrocinio a spese dello Stato, le procedure per il pagamento da parte dell’erario e dei privati, la riscossione delle pene pecuniarie inflitte agli enti e delle sanzioni pecuniarie processuali, inoltre l’istituzione, nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, del contributo unificato.
Le singole voci di spesa indicate nel testo unico sono:
1) le spettanze dovute agli ufficiali giudiziari (spese di spedizione, diritti ed indennità di trasferta);
2) trasferte e spese di viaggio dei magistrati professionali ed onorari;
3) rimborso delle spese di viaggio per i testimoni;
4) spettanze degli ausiliari del magistrato;
5) indennità di custodia;
6) spese di pubblicazione;
7) demolizione di opere abusive o riduzione in pristino dei luoghi;
8) indennità di magistrati onorari, di giudici popolari e degli esperti degli uffici giudiziari penali e civili;
9) spese straordinarie (sepoltura o trasferimento dei detenuti, trasporto di atti processuali e degli oggetti che servono al processo).

Spedizione (Shipment)

Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza con cui lo spedizioniere ha l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere tutte le operazioni accessorie (artt. 1737 ss. c.c.).
Lo spedizioniere diversamente da un semplice vettore può assumere in proprio l’esecuzione del trasporto, in tal modo risulta vettore e spedizioniere (si parla in tal caso di entrata dello spedizioniere nel contratto).
Lo spedizioniere deve rispettare tutte le istruzioni del mittente, curare la custodia dei beni affidatigli, assicurare, se convenuto, le cose spedite.
Lo spedizioniere può avere una provvigione determinata in base alle tariffe professionali o secondo gli usi del luogo dove viene realizzato il contratto.
Fino a quando non si conclude il contratto di trasporto da parte dello spedizioniere, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando però allo spedizioniere le spese sostenute e il compenso per l’attività prestata (art. 1738 c.c.).
La spedizione in forma esecutiva (d. proc. civ.) è un atto preliminare rispetto all’inizio della procedura esecutiva.
La spedizione è l’apposizione di una formula solenne sul titolo esecutivo.
Il cancelliere (per le sentenze e gli altri titoli esecutivi giudiziari) o il notaio o altro pubblico ufficiale (per gli atti da loro ricevuti) sono quelli che vi possono provvedere.
La spedizione viene attuata dopo rilascio di un documento originale del provvedimento.
Solo se viene perso il documento o per altro giusto motivo, su istanza della parte interessata, il capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento può autorizzare, con decreto una nuova spedizione o la spedizione di ulteriori copie.