Somministrazione (Administration)

Il contratto di somministrazione obbliga una parte verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un’altra, delle prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).
Tale contratto consensuale, ha efficacia obbligatoria nel caso di somministrazione d’uso (di bottiglie per la vendita di bevande, che debbono essere restituite), o effetti reali nella somministrazione di consumo (fornitura di gas, energia elettrica etc. nel qual caso le cose fornite vengono trasferite in proprietà al somministrato).
Tale contratto ha una certa durata e ad oggetto più prestazioni autonome e differenti, ma tra loro collegate in modo da soddisfare esigenze di tipo continuativo o periodico.
La prestazione viene detta periodica quando viene ripetuta a distanza di tempo, a scadenze determinate , mentre è detta continuativa se si prolunga ininterrottamente per tutta la durata del contratto.
Vi è anche nel contratto di somministrazione una cd. clausola di esclusiva.
In questo caso uno o entrambi i contraenti si impegnano a non offrire e/o chiedere la stessa prestazione ad altri in un certo ambito territoriale e per il tempo della durata del contratto.
Mette in evidenza il cd. patto di preferenza, di efficacia al massimo quinquennale, che obbliga al somministrato di preferire il somministrante, a parità di condizioni, per la stipula di un futuro contratto di somministrazione avente lo stesso oggetto.
Nell’art. 1559 c.c. è prevista una sottospecie del contratto di somministrazione cioè il contratto di catering con cui una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo ad approvvigionare l’altra di pasti pronti per il consumo.
La somministrazione di lavoro (d. lav.) permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi a un altro soggetto autorizzato (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
In questo caso occorre distinguere due contratti diversi:
1) un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, che ha natura commerciale;
2) un contratto di lavoro che si verifica tra il somministratore e il lavoratore.
Le legge non pone limiti per quanto riguarda la stipula del contratto da parte dell’utilizzatore, in caso di contratto tra somministratore e utilizzatore.
Il somministratore deve corrispondere ad un’Agenzia per il lavoro opportunatamente autorizzata allo svolgimento dell’attività di somministrazione e iscritta nell’apposita sezione dell’Albo informatico.
Tutti i lavoratori invece possono stipulare un contratto tra somministratore e lavoratore.
IL contratto dim lavoro in tal caso nodeve avere requisiti specifici seguire la tipologia contrattuale applicata.
Naturlamente i lavoratori dipendenti del somministratore hanno gli stessi diritti economici e normativi dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore quindi deve corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, pertanto se il somministratore non versi il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all’utilizzatore.
La 247/2007 ha eliminato il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato pertanto è consentita soltanto la somministrazione a tempo determinato.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposto solo alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali.
Se il contratto di lavoro viene stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine (D. Lgs. 368/2001).
In tala caso però il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;
Inoltre gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione.
L’utilizzatore al termine del contratto di somministrazione a termine può assumere il lavoratore.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il lavoro che vengono autorizzate e debitamente iscritte all’Albo (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 276/2003).

Sommarie informazioni (d. proc.pen.) (Summary information)

Le informazioni vengono prese dagli ufficiali della polizia giudiziaria per acquisire notizie utili per le investigazioni (art. 350 c.p.p.) e da altre persone (art. 351 c.p.p.).
Le sommarie informazioni sull’indagato possono consistere in:
1) assunzione di sommarie informazioni(in tal caso la polizia giudiziaria sollecita l’indagato a rendere delle dichiarazioni).
Non si tratta di una semplice ricezione, perchè la polizia non si limita a recepire passivamente quanto l’indagato spontaneamente e di sua iniziativa dichiara.
Le dichiarazioni inoltre hanno valenza a fini informativi e cioè investigativi, possono essere preordinate a costituire fonti di prova, e sono suscettibili di utilizzazione ai fini delle contestazioni in dibattimento quindi utilizzabili per fini probatori (artt. 503, co. 4, 500, co. 3 e 513 c.p.p.).
L’assunzione di informazioni, non si può trasformare in un mezzo per contestare il reato all’indagato e cioè in interrogatorio.
Pertanto ha per la polizia giudiziaria come presupposti lo stato di libertà dell’indagato e la necessaria assistenza del difensore.
Le informazioni così assunte vengono scritte in un verbale (art. 357, co. 2, sub b), c.p.p.) pienamente utilizzabile, per le contestazioni, in dibattimento;
Le informazioni sommarie devono essere assunte sul luogo cioè nell’immediatezza del fatto (art. 350, co. 5 e 6, c.p.p.) anche in luogo diverso dalla sua commissione o sul luogo del fatto, non necessariamente nella sua immediatezza.
L’assenza del difensore non permette la verbalizzazione delle dichiarazioni e la loro utilizzabilità in procedimento;
La ricezione delle dichiarazioni deve avvenire spontaneamente anche grazie ad un mero agente di polizia giudiziaria. La spontaneità delle dichiarazioni permette di considerarle come mezzo, liberamente scelto, di autodifesa e di collaborazione spontanea nella ricerca della verità.
L’indagato può renderle anche in assenza del proprio difensore di fiducia o di ufficio e anche se è in vinculis.
Le sommarie informazioni vengono rese anche da persone informate dei fatti cioè testimoni. La legge sul giusto processo (che ha modificato gli artt. 351 e 362 c.p.p.) ha stabilito che la P.G. ed il P.M. possono procedere all’escussione, come persone informate dei fatti, dei coimputati od imputati di reato in procedimento correlato.
In questo caso sono rispettate le garanzie previste dall’art. 197bis c.p.p.

Sollecitazione all’investimento (d. finanz.) (Light investment)

Si tratta di un invito ad un messaggio promozionale al pubblico, con lo scopo di vendere o sottoscrivere dei prodotti finanziari.
Esso è regolato dall’art. 1 D.Lgs. 58/98.
Sono necessari i seguenti requisiti:
1) la sollecitazione non deve essere rivolta ad investitori professionali quali, ad esempio, banche, SIM etc.;
2) i destinatari della stessa e i prodotti finanziari che ne sono oggetto devono essere superiori alle soglie fissate dalla CONSOB.

Soggezione (d. civ.) (Awe)

È una posizione giuridica soggettiva passiva.
Essa è correlata all’esercizio di un diritto potestativo di cui altro soggetto sia titolare.
La soggettazione ha un ruolo meramente passivo, perchè non richiede una attività di cooperazione o di adempimento.
La soggezione corrisponde ad un comportamento di mero pati del soggetto.
Nei confronti dello stesso soggetto è esercitato un diritto potestativo, producente effetti giuridici che si ripercuotono nella sua sfera giuridica.